CONSULENZA TECNICA DI PARTE:

La Psicologia Giuridica è una branca della psicologia che si fonda con il Diritto, sebbene i criteri scientifici e metodologici siano diversi, infatti, la psicologia giuridica mantiene come disciplina una sua autonomia, facendo riferimento ai propri riferimenti scientifici nell’attingere paradigmi, metodi di ricerca e strumenti operativi. Lo psicologo forense utilizza gli strumenti diagnostici e di intervento propri della psicologia applicati a questioni inerenti il diritto, tenendo in considerazione la complessità e l’interdisciplinarietà del contesto in cui opera. Lo psicologo forense è uno psicologo specializzato, che ha seguito un percorso formativo specifico in Psicologia Giuridica, al fine di contestualizzare i propri interventi al contesto giuridico, all’interno del quale anche le attività psicologiche tradizionali, quali la diagnosi, assumono un carattere del tutto peculiare.

Lo psicologo forense è dunque allo stato attuale una figura capace di rivestire ruoli diversi, il cui contributo viene generalmente richiesto quando si ritenga essenziale lo svolgersi di indagini condotte da una persona con specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c., art. 220 c.p.p.).

Lo psicologo forense può essere chiamato a collaborare come esperto in diversi ambiti: penale, civile, minorile; sia nominato da un Giudice, sia dal privato cittadino che si trova implicato in una causa giuridica. Qualora sia il Giudice a nominare lo psicologo quest’ultimo assume il ruolo di CTU (ambito civile) o di Perito (ambito penale) e svolge consulenza al Giudice rispetto alla causa in corso. Qualora sia il privato cittadino a richiedere il servizio di tale professionista, lo psicologo forense verrà identificato come CTP (Consulente Tecnico di Parte) apportando il proprio contributo personale alla gestione delle azioni di consulenza o peritali da parte del CTU o Perito del Giudice.

Altra branca della Psicologia Giuridica è offrire assistenza alle Forze dell’Ordine per l’ascolto in Audizione Protetta di vittime di reato o testimoni di reato che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, così come disposto dall’art. 35 comma c della legge 172/12 di ratifica della convenzione di Lanzarote.

Altro ambito in cui le competenze dello psicologo forense possono essere di aiuto è nell’accompagnamento giudiziario, ovvero sia la preparazione del minore, ma anche dei genitori, all’esperienza processuale al fine di consentirgli una partecipazione informata, consapevole ed efficace. I casi in cui un minore può essere implicato in vicende giudiziarie sono molteplici: nei procedimenti del Tribunale Ordinario civile per la definizione dell’affidamento ai genitori separati o divorziati in conflitto; presso il Tribunale per i Minorenni per l’adozione di provvedimenti relativi alla responsabilità dei genitori nei casi di condotte pregiudizievoli; come testimone nei procedimenti penali in cui sia vittima, o testimone, di maltrattamento grave o abuso sessuale; come imputato nei procedimenti del Tribunale per i Minorenni per reati da lui commessi. Aiutare i minori a gestire ed affrontare tale esperienza processuale è utile al fine di evitare che le vicende giuridiche costituiscano una nuova occasione di sofferenza.